Andiamo a convivere?
Si può decidere di convivere per svariate ragioni: le giovani coppie – e non soltanto giovani in senso anagrafico – sicuramente vorranno preventivare un periodo di “rodaggio” per approfondire la reciproca conoscenza e testare il grado di compatibilità caratteriale, prima di congiungersi in matrimonio. Le coppie già consolidate, probabilmente vorranno attendere che le condizioni siano ottimali per garantire la migliore delle cerimonie e quindi diviene imprescindibile una disponibilità economica adeguata e la progettazione di ogni aspetto dalla location, all’abito giusto, al locale per il ricevimento, alla lista degli invitati, alle bomboniere e via dicendo.
In altri casi la convivenza diviene imposta, perché magari uno dei due partners non è proprio favorevole agli impegni a lungo termine oppure, talvolta, sono entrambi a preferire lo status di celibato e nubilato, in quanto credono nella sincerità di un rapporto che si fonda solo su stesso, e non su convenzioni sociali.
Ad ogni modo, la decisione di convivere porta con sé una serie di conseguenze o, se preferiamo, di non conseguenze, che è bene conoscere.
La realtà del nostro Paese
A differenza di quanto accade nella maggior parte dei Paesi Europei, nel nostro ordinamento giuridico infatti, esiste una disciplina organica che regola il rapporto personale e patrimoniale dei coniugi. Manca invece una regolamentazione compiuta del rapporto di convivenza. Ciò comporta conseguenze rilevanti specialmente nella malaugurata ipotesi di cessazione del rapporto.
Ad esempio, nel caso di convivenza “more uxorio” sappiamo che non esiste un regime di comunione legale dei beni tra i soggetti; pertanto chi acquista un bene ne rimane l’unico proprietario. Allo stesso modo dicasi per la casa in cui i due partners abitano: non esiste nessun diritto del convivente rispetto alla casa, se di proprietà dell’altro.
In caso di morte non è riconosciuta alcuna quota di legittima al convivente superstite né diritti sulla casa in cui si è abitato, magari, per lungo tempo.
I beni che rientreranno in successione andranno – secondo la legge vigente – in favore dei parenti del de cuius, fino al sesto grado.
Si potrà ovviare a questo soltanto tramite un testamento, che consenta di destinare specifici beni al convivente.
Mentre sappiamo perfettamente che tra coniugi, quella del testamento è soltanto una mera eventualità.
Si comprende come la vita delle coppie non coniugate sia nel nostro ordinamento, soggetta ad una condizione di maggiore precarietà rispetto a quella prevista per le coppie regolarmente sposate.
Anche dimostrare lo status di conviventi non è sempre facile, in quanto mancano documenti per così dire ufficiali, ad eccezione del certificato di stato di famiglia rilasciato dall’ufficio della anagrafe comunale.
Discorso a parte per la posizione dei figli, in quanto sono riconosciuti ai figli naturali i medesimi diritti riconosciuti ai figli nati in costanza di matrimonio.
Il “contratto di convivenza”
Negli ultimi anni, per ovviare a questo gap tra coppie coniugate e non, e alla assenza di una specifica disciplina normativa, sempre più persone decidono, su consiglio di professionisti del settore, di stipulare il cosiddetto “contratto di convivenza”. Con tale accordo scritto le parti possono regolare aspetti economici e patrimoniali afferenti alla durata del rapporto in essere ma eventualmente anche successivi, per intervenuta rottura del legame affettivo
L’atto dovrà essere stipulato per iscritto ed è auspicabile che la scelta ricada su atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata, in quanto costituiscono anche valido titolo esecutivo per l’eventuale avvio di un procedimento di esecuzione forzata.
Ma attenzione: oggetto del contratto di convivenza potranno essere unicamente aspetti economici e patrimoniali, escluso che possa avere ad oggetto obblighi che incidano sulla sfera personale o sui diritti individuali quali ad esempio, un obbligo di fedeltà o di convivenza, mentre sono ammissibili accordi relativi alla gestione delle spese per il mantenimento, la formazione e l’istruzione dei figli.
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