Definizione della legge sul divorzio
Conosciuta dai professionisti in campo giuridico come “legge 898/1970” o “legge Fortuna-Baslini”, la legge sul divorzio definisce le condizioni che sanciscono il termine del matrimonio quando, in seguito a una sentenza e a un periodo stabilito di separazione, si conferma il venire meno dei presupposti di comunione materiale e spirituale tra due coniugi, indipendentemente dalla natura consensuale o giudiziale della rottura provvisoria.
Nel caso di matrimonio civile, il divorzio d’identifica come lo “scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale”, mentre per quello religioso si tratta di una “cessazione dei diritti civili” fondanti l’unione, poiché, salvo eccezioni come la dichiarazione di nullità, il vincolo sacramentale dura a vita.
Il più delle volte basta un accordo stipulato in presenza dei rispettivi legali (può essere uno solo, in caso di divorzio congiunto) oppure davanti al Sindaco, a certe condizioni, in veste di Ufficiale di Stato Civile; altrimenti si ricorre all’iter giudiziale. Analogamente alla separazione, il divorzio produrrà conseguenze a livello ereditario, patrimoniale, civile e, in caso di prole a carico, anche affidatario.
Breve guida alla procedura sul divorzio
Si tenta sempre di riconciliare le parti coinvolte: con la normativa sul divorzio breve, il periodo di “separazione protratta” si abbrevia a 6 mesi se consensuale e a 12 in ipotesi giudiziale. Se ciò non avviene, vanno aggiornate le misure temporanee in merito alla custodia dei figli e agli interessi delle parti, compresi la risoluzione di controversie sull’assegnazione della casa familiare e sull’assegno divorzile, per cui è indispensabile un’adeguata documentazione.
Oltre al caso di scadenza dei limiti temporali della separazione, si ha diritto a divorziare in presenza di condanne per reati gravi, matrimonio non consumato, cambiamento dell’identità di genere e, per i cittadini stranieri, l’annullamento, lo scioglimento o la celebrazione di un nuovo matrimonio al di fuori dell’Italia.
In base al “D.L. 132/2014”, si può procedere a un accordo bonario tramite avvocati; può occuparsene anche al sindaco, tranne in presenza di figli minorenni, portatori di handicap, incapaci d’agire o non indipendenti economicamente. Il foro di riferimento è quello di residenza/domicilio del convenuto, salvo eccezioni contemplate dalla legge.
Il ruolo del legale sulle procedure di divorzio
Alla luce di quanto affermato, si evince quanto sia facile commettere errori madornali in questo campo: pur venendo a mancare i presupposti per una relazione coniugale, è fondamentale mantenere il rispetto reciproco delle persone e dei diritti, soprattutto in presenza di figli.
L’assistenza di un valido legale durante l’intera procedura che condurrà al divorzio porterà a mantenere una certa serenità in questa fase tanto importante quanto delicata della vita, non scevra di cambiamenti a volte destabilizzanti. Un avvocato saprà offrire supporto anche relativamente alle eccezioni contemplate dalle normative e darà delucidazioni riguardo alcuni punti dei codici che possono risultare oscuri, fugando ogni confusione o incertezza.
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